STATUTO
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
-
E’ costituita l’Organizzazione di Volontariato, denominata “Associazione Oltreiconfini”.
-
L’Organizzazione ha sede legale nel Comune di Quarto d’Altino, via Roma 92.
-
Il mutamento della sede legale, nel Comune di Quarto d'Altino, può essere deliberata dall'Assemblea degli aderenti con le modalità previste agli artt. 14 e 15.
-
Qualora se ne presenti la necessità, il Consiglio Direttivo dell'O.d.V., sentita l’Assemblea degli aderenti, potrà deliberare l’apertura di nuove sedi della stessa Organizzazione anche nel territorio di altri Comuni.
ART. 2 - AMBITO DELLO STATUTO
-
L’O.d.V. “Associazione Oltreiconfini” è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11/08/1991 N. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
-
L’Assemblea degli aderenti delibera l’eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO
-
Lo Statuto vincola gli aderenti all'Organizzazione alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell'Organizzazione.
ART. 4 - MODIFICHE DELLO STATUTO
-
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 5 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
-
Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 6 - FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
1. L'O.d.V. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di valorizzare e assistere la persona nei momenti di necessità e disagio sia fisico sia psicologico. In particolare l’Associazione Oltreiconfini si propone di:
a) favorire l'integrazione delle persone provenienti da altri Paesi nella comunità locale per promuoverne il benessere sociale e facilitarne la relazione con il territorio. Per il raggiungimento di questo scopo l'Associazione si propone di realizzare i seguenti interventi diretti, concreti e gratuiti: corsi di alfabetizzazione e di insegnamento della lingua italiana per stranieri adulti; sostegno nello studio per studenti stranieri di prima o seconda generazione iscritti alle scuole superiori; servizio di orientamento sociale e informazione;
b) creare occasioni di incontro, scambio, conoscenza tra la comunità locale e le persone di provenienza e cultura diverse anche proponendo stimoli alla riflessione sulle diversità culturali;
c) contribuire alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale, come occasione di condivisione dei diritti fondamentali che devono essere garantiti ad ogni uomo e come occasione di crescita e di scambio tra la nostra comunità locale e le realtà locali dei Paesi altri".
2.Per il perseguimento di tali fini, l'O.d.V. intende collaborare con le Istituzioni, le forze sociali, altri gruppi e associazioni.
ART. 7 - AMBITO DI ATTUAZIONE
-
L’O.d.V. “Associazione Oltreiconfini” opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
ART. 8 - ADESIONE
-
Possono aderire all’O.d.V. “Associazione Oltreiconfini” le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.
-
Il Comitato Direttivo deliberasulla quota associativa e sull’ammissione dei richiedenti.
-
Gli aderenti che intendono recedere dall’O.d.V. possono farlo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Comitato Direttivo.
ART. 9 - DIRITTI DEGLI ADERENTI
-
Gli aderenti hanno il diritto di eleggere gli organi dell’O.d.V., e di essere eletti alle cariche sociali.
-
Gli aderenti hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’O.d.V. e di controllare che l’andamento della medesima sia conforme a quanto stabilito dallo Statuto e dalle Leggi.
-
Gli aderenti hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di Legge.
ART. 10 - DOVERI DEGLI ADERENTI
-
Gli aderenti all’O.d.V. “Associazione Oltreiconfini” hanno il dovere di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro.
-
Il comportamento di ciascun aderente verso gli altri aderenti e all’esterno dell’O.d.V. deve essere animato da spirito di solidarietà, correttezza, onestà e rigore morale.
ART. 11 - ESCLUSIONE
-
L’aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’O.d.V. L’esclusione di un aderente dall'Organizzazione deve essere deliberata dall’Assemblea con voto segreto e solamente dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 12 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
-
Sono organi dell’O.d.V.: l’Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, il Tesoriere.
-
Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito
ART. 13 - L’ASSEMBLEA
-
L’Assembleaè l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti all’O.d.V. L'Assemblea approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuali e prende le decisioni fondamentali in merito agli orientamenti dell'Associazione stessa.
-
L’Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente.
ART. 14 - CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
-
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Comitato Direttivo o il 10% degli aderenti.
-
Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso contenente l’o.d.g., almeno 7 giorni prima.
-
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
-
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
-
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
-
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 Codice Civile)
ART. 15 - VOTAZIONE
-
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme restando le limitazioni previste per modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell’O.d.V.
-
I voti sono palesi, tranne quando riguardano persone.
ART. 16 - VERBALIZZAZIONE
-
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
-
Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Organizzazione.
-
Ogni aderente dell’Organizzazione ha diritto di consultare il verbale.
ART. 17 - COMITATO DIRETTIVO
-
Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 9 membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
-
Il Comitato Direttivo stabilisce i regolamenti interni e i programmi annuali; definisce l'attuazione del programma e l'amministrazione dei fondi; convoca l'Assemblea generale degli aderenti; nomina, a maggioranza di voti fra i propri membri, il Vicepresidente e il Tesoriere.
-
Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
-
Il Comitato Direttivo dura in carica 3 anni. Esso può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
ART. 18 - FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
-
Il Comitato Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’O.d.V. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente.
-
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
ART. 19 - PRESIDENTE
-
Il Presidente dell’O.d.V. è anche Presidente del Comitato Direttivo ed è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza di voti.
-
Il Presidente rappresenta l'O.d.V. e compie tutti gli atti che la impegnano; presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, cura lo svolgimento dei lavori, sottoscrive i verbali.
-
Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo.
-
Il Presidente può essere revocato dall’Assemblea, a maggioranza dei presenti.
-
Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
ART. 20 – IL VICEPRESIDENTE
-
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni.
ART. 21 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Ha facoltà di eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
ART. 22 - RISORSE ECONOMICHE E BENI
-
Le risorse economiche dell’O.d.V. sono costituite da: quote associative e contributi ordinari; contributi straordinari; donazioni; proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.
-
I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’Assemblea.
-
I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’O.d.V.
-
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’O.d.V.
-
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’O.d.V.
-
L’O.d.V. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.d.V. che per Legge, Statuto o Regolamento, perseguono scopi analoghi.
-
L’O.d.V. ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
-
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’O.d.V. L’utilizzazione di questi viene deliberata dall’Assemblea e deve essere comunque in armonia con le proprie finalità statutarie e con i principi della L. 266/199.
-
I beni dell’O.d.V. sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’O.d.V. e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’O.d.V. sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede.
ART. 23 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
-
Lo scioglimento dell'O.d.V. “Associazione Oltreiconfini” deve essere deliberato dai tre quarti degli aderenti in Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria delibererà inoltre a chi destinare il residuo patrimonio sociale, che dovrà essere devoluto a un'altra O.d.V. operante in un settore analogo.
ART. 24 - DIPENDENTI E COLLABORATORI
-
L’O.d.V. può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla L. 266/91 e può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo (per sopperire a specifiche esigenze).
-
I rapporti tra l’O.d.V. ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall’Organizzazione stessa.
-
I rapporti tra l’O.d.V. ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro.
-
I dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, l’infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi di Legge e di regolamento.
ART. 25 - BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO
-
I documenti di bilancio dell’O.d.V. sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
-
Il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo suddiviso in singole voci. Esso è elaborato dal Comitato Direttivo
-
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso suddivise per singole voci. Esso viene elaborato dal Comitato Direttivo.
-
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti. Esso è depositato presso la sede dell’O.d.V. 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
-
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo al suo esercizio, con voto palese e con la maggioranza dei presenti. Esso è depositato presso la sede dell’O.d.V. 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
ART. 26 - CONVENZIONI
-
Le convenzioni tra l’O.d.V. ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo che delibera anche sulle modalità di attuazione della stessa.
-
La convenzione è stipulata dal Presidente dell’O.d.V. e copia di essa è custodita nella sede dell’O.d.V.
ART. 27 - RESPONSABILITà ED ASSICURAZIONE
-
Gli aderenti all’O.d.V. sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
-
L’O.d.V. risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni stipulate.
ART. 28 - RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
-
L’O.d.V. disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati e con i soci.
ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI
-
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

